Fase 2: sicurezza sul lavoro e ripresa delle attività lavorative durante l’emergenza COVID-19

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Fase 2: sicurezza sul lavoro e ripresa delle attività lavorative durante l’emergenza COVID-19

Alla luce della diminuzione di nuovi casi di contagio, nei piani di Governo esternati con il DPCM del 26 aprile 2020 è prevista la cosiddetta Fase 2, ovvero la parziale e controllata riapertura delle attività che hanno subito un arresto dopo il DPCM del 22 marzo abrogato e modificato dal dpcm del 10 aprile.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è imprescindibile per un’opportuna ripartenza di tali attività lavorative, che in questa fase di “convivenza” con il virus sarà graduale e ponderata. Nel considerare un’eventuale ricaduta e rischio di ulteriore crescita di contagi, i primi giorni della Fase 2 saranno “giorni di prova”, atti a verificare l’effettiva possibilità di riapertura senza incorrere in una risalita della curva dei contagi.

Nell’Allegato 3[1] del DPCM 26 aprile è contenuto l’elenco delle imprese, con i relativi codici ATECO, che il 4 maggio potranno riaprire, nel frattempo le aziende potranno predisporre la sanificazione dei locali e le adeguate misure di sicurezza, prendere consapevolezza delle regole e delle giuste procedure da rispettare.

L’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) ed il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) contengono norme che pongono in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal “rischio biologico”.

La necessità di contenimento del rischio epidemiologico, è stata regolarizzato attraverso il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato in data 24 aprile 2020, che integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura dei cantieri e delle attività produttive, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi. Si tratta di linee guida condivise tra Governo e le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e fornire indicazioni operative finalizzate a recepire ed incrementare, l’efficacia delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per gli esercizi commerciali, le misure di sicurezza contenute nel citato Protocollo sono di seguito indicate:

  1. Mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale.
  2. Garantire la pulizia e igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garantire un’adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Dare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
  5. Utilizzare le mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Utilizzare guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Gestire gli accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; differenziando, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Il Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor ha inoltre elaborato il rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” . Tale rapporto chiarisce cosa si intende per pulizie quotidiane/sanificazione, ovvero: “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo”.

“Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2, elencate nel rapporto ISS:

  • garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le aperture: finestre e balconi.
  • il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro;
  • gli impianti VMC (ventilatori meccanici controllati) devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro;
  • negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
  • pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
  • garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali;
  • le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti);
  • nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con Covid-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.” [2]

Un’ambiente lavorativo qualitativamente idoneo oltre ad avere effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori.

È importante affidarsi a professionisti qualificati al fine di garantire un’adeguata ed efficiente sanificazione degli ambienti e soprattutto continuare ad agire con la massima cautela fino a quando la sperimentazione di un idoneo vaccino alla prevenzione del virus non sarà efficace.

Tornando al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” le principali integrazioni e novità riguardano:

  • informazione
  • modalità di accesso alla sede di lavoro per dipendenti: controlli all’ingresso dell’azienda
  • modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori: per ridurre le occasioni di contatto con il personale impiegato nei reparti o uffici aziendali andranno individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite.
  • pulizia e sanificazione in azienda: l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  • precauzioni igieniche personali
  • dispositivi di protezione individuale: qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
  • gestione spazi comuni
  • organizzazione aziendale
  • gestione ingresso/uscita dei lavoratori
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • gestione casi sintomatici (all’interno dell’ambiente di lavoro).

La mancata attuazione del protocollo causa la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel considerare l’emergenza epidemiologica in atto è importante porre l’attenzione sui rischi attualmente gravanti sulle imprese. È possibile riscontrare un problema di duplice natura: sia sanitaria che di eventuali fenomeni di organizzazione criminale. Per la risoluzione dei problemi di natura sanitaria le opportune indicazioni sono all’interno del già citato “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Con riferimento ai rischi di criminalità finanziaria, invece, l’Unità di Informazione Finanziaria ha sollecitato tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 al rispetto dei relativi obblighi, aumentando il livello di guardia per gli intermediari finanziari e bancari.

Entrambi i rischi comportano conseguenze sia sul piano della responsabilità penale individuale, sia in relazione ad un possibile coinvolgimento dell’impresa ai sensi del D.lgs. 231/2001. Per effetto di tale regime di responsabilità, nel caso in cui il dipendente (apicale e/o sottoposto) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera, l’Ente può divenire destinatario di sanzioni amministrative o interdittive.

L’Ente non risponderà del reato commesso se riuscirà a provare la sussistenza delle seguenti circostanze:

  • il reato è stato commesso da una persona fisica eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
  • non c’è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo incaricato;
  • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
  • aver affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, curandone il loro aggiornamento

Tuttavia, in ottemperanza al Decreto liquidità, al fine di ottenere tale beneficio l’ente richiedente deve dichiarare che “il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d)”.

Per non incorrere nei principali “rischi 231” connessi all’emergenza Covid-19 riportiamo alcune indicazioni operative di comportamento:

  1. valutare i rischi di contagio in azienda ed aggiornare il Documento Valutazione Rischi (DVR);
  2. individuare, se possibile, una figura aziendale preposta a monitorare gli aggiornamenti inerenti all’evento;
  3. garantire la diffusione interna delle norme comportamentali e delle raccomandazioni al fine di contenere la diffusione del virus attraverso una rilevante ed efficace formazione/informazione ad hoc.

Per le imprese che hanno già adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (Modello 231), nel contesto attuale è necessaria l’adozione di misure dedicate al fine di prevenire il rischio di contagio e il diffondersi del virus Covid-19 e l’attuazione di ulteriori protocolli di prevenzione dei reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto: illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale. La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.lgs. 231/2001 potrebbe configurarsi, in caso di inadempimento, se il comportamento dei soggetti che commettono l’illecito abbia procurato all’ente un interesse o vantaggio. Ad esempio nell’era del Covid-19 l’interesse potrebbe scaturire dalla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate a cautelare i propri dipendenti, mentre il vantaggio da un risparmio sui costi connessi ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…). L’ODV, in questa fase, dovrà svolgere un ruolo fondamentale in quanto per tali imprese potrebbe essere necessario suggerire una revisione ed integrazione dei presidi di controllo previsti nel modello 231 già adottato secondo le indicazioni fornite nel Protocollo governativo.

In questo modo, pur con tutte le riserve espresse circa la potenziale configurabilità dell’art. 25-septies, il modello avrà svolto la sua funzione nel migliore dei modi e sarà validamente opponibile a eventuali contestazioni.

Dott.ssa Ing. Giovanna Salvatore

[1] Allegato

[2] https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+indoor.pdf/1ceb8b0e-c72b-ef12-75f2-484ff4dcf59d?t=1587106878746